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Regolamento Comunale
Tue, 16 Mar 2010 ore 22:05
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Il Comune
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Regolamento Comunale
COMUNE DI TOLVE
PROVINCIA DI POTENZA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2003, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 14 Marzo 2003 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 - Oggetto CAPO II - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA Articolo 2 - Fabbricati costruiti abusivamente Articolo 3 - Immobili realizzati su aree del Comune Articolo 4 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica Articolo 5 - Immobili appartenenti a cooperative edilizie Articolo 6 - Il creditore anticretico Articolo 7 - Multiproprietà e condominio Articolo 8 - Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale Articolo 9 - Residenza familiare nella separazione Articolo 10 - Residenza familiare nella successione CAPO III - NORME ANTIELUSIVE Articolo 11 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali Articolo 12 - Aree possedute da coltivatori diretti Articolo 13 - Fabbricati rurali CAPO IV - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE Articolo 14 - Esenzione per immobili Articolo 15 - Fabbricati parzialmente costruiti Articolo 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili Articolo 17 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili CAPO V - AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONE PRINCIPALI Articolo 18 - Ipotesi di equiparazione all'abitazione principale Articolo 19 - Abitazioni concessi in uso gratuito a parenti Articolo 20 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale CAPO VI - COMUNICAZIONI, VERSAMENTI E INTERPELLO Articolo 21 - Obbligo di comunicazione di modificazioni della soggettività passiva Articolo 22 - Versamenti effettuati da un contitolare Articolo 23 - Modalità di effettuazione dei versamenti Articolo 24 - Differimento dei versamenti Articolo 25 - Rateizzazioni dei versamenti Articolo 26 - Interpello del contribuente CAPO VII - ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI Articolo 27 - Liquidazione dell'imposta Articolo 28 - Azioni di controllo Articolo 29 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento Articolo 30 - Accertamento con adesione Articolo 31 - Potenziamento delle attività di controllo Articolo 32 - Incentivi per l'attività di accertamento Articolo 33 - Utilizzazione del fondo Articolo 34 - Sanzione per omessa o tardiva comunicazione Articolo 35 - Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree Articolo 36 - Rimborso dell'imposta per maggiori versamenti o per errore materiale nel calcolo dell'imposta e nell'applicazione delle detrazioni. Articolo 37 - Compensazione in luogo del rimborso per maggiori versamenti o per errore materiale nel calcolo dell'imposta e nell'applicazione delle detrazioni. CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 - Efficacia del regolamento CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 - Oggetto 1.Il presente regolamento viene adottato,nell'ambito della potestà regolamentare, ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il Comune di Tolve, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti, di cui al D.Lgs n. 504/1992. 2.Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi sanciti dallo Statuto del Contribuente e dallo Statuto Comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia. 3.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le leggi vigenti in materia e le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28/02/2002. CAPO II - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA Il soggetto passivo dell'imposta è quello individuato all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e per i casi particolari di soggettività passiva si precisa quanto segue Articolo 2 - Fabbricati costruiti abusivamente 1.È soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. 2.Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria. Articolo 3 - Immobili realizzati su aree del Comune 1.Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'I.C.I. a decorrere dalla costituzione del diritto. Articolo 4 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica 1.Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione. Articolo 5 - Immobili appartenenti a cooperative edilizie 1.Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative edilizie soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà degli immobili è divisa, soggetto passivo è il singolo socio a far data dall'atto, ancorché provvisorio, di assegnazione. Articolo 6 - Il creditore anticretico 1.Il creditore anticretico è estraneo al rapporto d'imposta relativamente all'immobile ricevuto, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione. Articolo 7 - Multiproprietà e condominio 1.Nel caso di multiproprietà il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, il quale è autorizzato a prelevare il relativo importo dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di godimento, con addebito nel rendiconto annuale. 2.Per le parti comuni del condominio l'imposta è dovuta dai singoli condomini in base ai millesimi di possesso. Articolo 8 - Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale 1.A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale possono essere considerati soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento. 2.È fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione legale ai sensi dell'art. 210 del Codice Civile. 3.L'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale può essere versata da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento. Articolo 9 - Residenza familiare nella separazione 1.Nel caso di separazione legale dei coniugi, l'I.C.I. sulla casa adibita residenza familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato attribuito con sentenza di separazione omologata .Tale condizione può essere, eventualmente, attestata con idonea autocertificazione ai sensi di legge. Articolo 10 - Residenza familiare nella successione 1.In caso di decesso di un coniuge il tributo relativo alla casa adibita a residenza familiare deve essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile. Tale situazione deve essere tempestivamente comunicata al competente ufficio, con apposita denuncia di variazione entro il termine perentorio di gg. 90, che annoterà la costituzione di tale diritto di godimento, con le previste agevolazioni in termini di prima casa, esentando gli altri coeredi dall'effettuare i versamenti per le altre quote di comproprietà. CAPO III - NORME ANTIELUSIVE Articolo 11 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 1.L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali. Articolo 12 - Aree possedute da coltivatori diretti 1.Non sono considerati fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale, tutti i terreni individuati nell'ambito della zona " E " del Comune di Tolve (Pz) delimitati ed individuati nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. n. 268/1998 ,posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per i medesimi immobili è prevista la totale esenzione dell'imposta purché ricadenti in comune montano individuato nell'ambito della Comunità Montana Alto Bradano. 2.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Articolo 13 - Fabbricati rurali 1.Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, recante la definizione di fabbricati e aree, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali. 2.Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma 1 del presente articolo, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a)Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito dell'attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; b)L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio; c)Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; d)Il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3.I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 4.Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5.Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione. 6.Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo. 7.I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 445/2000 recante norme sulla documentazione amministrativa, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni CAPO IV - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE Articolo 14 - Esenzione per immobili 1.L'esenzione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, purché non utilizzati per fini commerciali. 2.I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 3.I fabbricati con destinazione ad uso culturale previsti dall'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e quelli, compreso le loro dirette pertinenze, adibiti anche a sedi di associazioni no profit regolarmente o di fatto costituite o riconosciute ed in attività; 4.I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della costituzione e le loro dirette pertinenze adibite anche a sedi di associazioni, movimenti e gruppi regolarmente o di fatto costituiti o riconosciuti ed in attività; 5.i fabbricati appartenenti a stati esteri ed ad organizzazioni internazionali, alla Santa Sede indicati negli articoli 13 e successivi del Trattaso Lateranense esecutivo ai sensi della Legge 27 maggio 1927 n. 810; 6.I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e per tutto il periodo in cui sono stati adibiti direttamente allo svolgimento di tali attività; 7.I terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi delll'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984; 8.gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma I lettera c) del testo unico sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali ,sanitarie ,ricettive, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222; 9.gli immobili di proprietà privata, che pur individuati presso la competente Agenzia provinciale del Territorio e catastalmente distinti con categoria " A ", siano di proprietà , comproprietà o in uso gratuito, perché concessi dai diretti proprietari, a contribuenti disabili, indigenti o affidati ai servizi sociali con situazione conclamata e documentata; 10.I soggetti sopra elencati, per usufruire dell'esenzione di cui al comma precedente, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune,apposita istanza, debitamente sottoscritta e con l'indicazione della destinazione, dei dati catastali e di ogni altra informazione necessaria per l'individuazione degli immobili. 11.È fatto obbligo di comunicare, entro 90 giorni dal suo verificarsi, la successiva destinazione a finalità commerciali degli immobili per i quali è stata precedentemente richiesta l'esenzione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. Articolo 15 - Fabbricati parzialmente costruiti 1.In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di effettivo utilizzo o dalla data di presentazione della domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è assoggettata all'imposta nel caso in cui, anche in assenza di richiesta di accatastamento, sia effettivamente utilizzata perché completa di rifiniture interne o provvista di servizi di alimentazione elettrica da rete Enel e alimentazione idrica da acquedotto. Articolo 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili 1.Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a)il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b)i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale. 2.Sono altresì considerati inagibili gli immobili, anche facenti parte di interi edifici, per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero effettivamente eseguito, demolizione, anche parziale che comporti una limitazione dell'uso, o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 3.Sono altresì considerati inabitabili gli immobili, anche facenti parte di interi edifici, per i quali è stata emessa, dalle competenti strutture sanitarie, idonea certificazione attestante eventuali incompatibilità, per l'utilizzo ad abitazione, che contrastino con il vigente regolamento edilizio o con le norme in materia sanitaria. 4.Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopraccitate o che siano di fatto utilizzati. 5.L'inagibilità o inabitabilità è accertata: a)mediante relazione di sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale, richiesta dalla parte interessata, con spese a carico del contribuente; b)da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 445/2000 ove già esista agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale l'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità dell'immobile; in caso contrario, ovvero quando non esista accertamento presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la richiamata dichiarazione sostitutiva dovrà essere necessariamente corredata da apposita consulenza tecnica di parte giurata attestante l'inagibilità o inabitabilità. 6.La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della richiesta di perizia ovvero, dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) del comma precedente. 7.La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4, lett. b), ha effetto anche per gli anni successivi, salvo il caso di variazione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità da comunicarsi entro 90 giorni. Articolo 17 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 1.Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli che saranno stabiliti con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, da graduare in funzione dello stato di attuazione dei singoli strumenti urbanistici ai fini dell'effettiva edificazione dei suoli. 2.La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi: a) zona territoriale di ubicazione; a)indice di edificabilità; b)destinazione d'uso consentita; c)oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; d)prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 3.I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili possono essere modificati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. CAPO V - AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONE PRINCIPALI Articolo 18 - Ipotesi di equiparazione all'abitazione principale 1.L'aliquota ridotta e le detrazioni eventualmente deliberate dall'ente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applicano anche: a)alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; b)l'unità immobiliare costituita da due o più unità contigue destinate per le loro caratteristiche strutturali complessive e per la sua inequivocabile funzionalità a essere utilizzata come alloggio abituale al fine di soddisfare le necessarie esigenze obiettive del nucleo familiare del contribuente può essere considerata come unica abitazione del contribuente. Tale caratteristica dovrà essere dichiarata dal contribuente con autocertificazione soggetta a verifica da parte del Comune; c)Al fine di beneficiare ditale agevolazione è necessario presentare apposita variazione entro il 31/ gennaio dell'anno solare in corso. Articolo 19 - Abitazioni concessi in uso gratuito a parenti 1.Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità abitative, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e che dimostrino l'esistenza di contratti a proprio nome per la fornitura dei servizi elettrici ed idrici. Per tali fattispecie viene applicata la stessa aliquota con la detrazione prevista per l'abitazione principale. 2.Il beneficio decorre dall'anno in corso a condizione che, i contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione presentino, entro il 31 gennaio dell'anno solare in corso, apposita denuncia di variazione ai fini Ici accompagnata da contratto registrato nei termini di legge ovvero da da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della L. 445/2000 ed in forma congiunta, circa l'avvenuta concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito dalla quale emerga, oltre il grado di parentela, la data di destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Articolo 20 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale 1.Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante per ogni abitazione principale una sola pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2.Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze il garage (o box o posto auto), e la cantina (o deposito), di cui rispettivamente alle categorie catastali C6 e C2, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ubicate in altro edificio o complesso immobiliare, purché dotati di autonoma rendita catastale e denunciati come pertinenze dell'abitazione principale anche ai fini della dichiarazione dei redditi. 3.L'agevolazione di cui al presente articolo è limitata ad una sola pertinenza, individuata al comma 2: garage (categoria catastale C6) o deposito (categoria catastale C2). A tal fine occorre presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della L. 445/2000, entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare in corso .Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, salvo variazione delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, da comunicare nel termine di 90 giorni dal loro verificarsi. 4.Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza sull'abitazione principale. 5.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica. CAPO VI - COMUNICAZIONI, VERSAMENTI E INTERPELLO Articolo 21 - Obbligo di comunicazione di modificazioni della soggettività passiva 1.A decorrere dall'anno d'imposta 1999 è soppresso l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92, fermo restando l'obbligo di cui al comma successivo. 2.I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sugli immobili per i quali è dovuta l'imposta, compreso la costituzione e l'estinzione di tali diritti, nel termine di 90 giorni decorrente dall'evento modificativo. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa. 3.L'omissione della suddetta comunicazione può tuttavia essere regolarizzata nei termini e nei modi previsti dall'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. 4.I contribuenti sono esonerati dalla presentazione della comunicazione per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. 5.Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili oggetto di proprietà comune indicati nell'articolo 1117, comma 1, n. 2), del codice civile, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. Articolo 22 - Versamenti effettuati da un contitolare 1.L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intero immobile condiviso e sia effettivamente corrispondente all'imposta dovuta. Naturalmente in caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. 2.Oltre che nelle ipotesi di cui al comma precedente, il versamento può considerarsi effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi: a)pagamento effettuato dal titolare della nuda proprietà anziché dal titolare di diritto reale di godimento sull'immobile; b)pagamento effettuato dal coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente, per la casa ex residenza coniugale assegnata con provvedimento del Tribunale all'altro coniuge. 3.In ossequio al principio di irretroattività delle sanzioni tributarie, sancito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 472/97, non può essere irrogata alcuna sanzione per i versamenti in autotassazione eseguiti cumulativamente da un solo contitolare di immobile anche per conto degli altri, per gli anni precedenti al 1999. Articolo 23 - Modalità di effettuazione dei versamenti 1.Il versamento dell'ICI è di norma effettuato in due rate: a)la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune di Tolve per l'anno precedente; b)la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazione deliberate per l'anno in corso; 2.È tuttavia consentito effettuare entro il mese di giugno il versamento in un'unica soluzione dell'imposta dovuta per l'intero anno. In tal caso dovranno applicarsi le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di Tolve per l'anno in corso. 3.Sono altresì considerati regolari i versamenti relativi alla prima rata effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune di Tolve per l'anno in corso. 4.L'imposta liquidata in sede di autotassazione o di accertamento deve essere corrisposta secondo una delle seguenti modalità: a)mediante apposito conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione; b)direttamente presso lo sportello del concessionario della riscossione; c)tramite il sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali. Articolo 24 - Differimento dei versamenti 1.Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da: a)gravi calamità naturali; b)particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione. Articolo 25 - Rateizzazioni dei versamenti 1.Qualora, a seguito delle attività di accertamento, sia richiesto al contribuente un importo complessivo non inferiore a 516 Euro, cui l'interessato non è in grado di far fronte in un'unica soluzione per temporanea obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile dell'imposta, dietro motivata istanza, può concedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili, decorrenti, al più tardi, dalla data di scadenza prevista nell'avviso di accertamento. 2.Nelle ipotesi di gravi situazioni di disagio economico, previa motivata e documentata istanza, è possibile derogare al limite minimo di 516 Euro previsto al comma precedente. 3.Gli interessati devono presentare l'istanza di rateizzazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento. 4.L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza di obiettive condizioni di difficoltà reddituale e patrimoniale, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare una valutazione sulla determinazione del numero delle rate da accordare. 5.Per le somme di ammontare superiore a 25.823 Euro, ai fini della concessione della rateazione è indispensabile la prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideussoria o fideiussione bancaria. 6.Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente. 7.Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo, maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti. Articolo 26 - Interpello del contribuente 1.Le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello, nonché l'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione, sono disciplinate dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. 2.L'organo comunale competente a rispondere all'istanza di interpello è il Funzionario responsabile dell'Imposta comunale sugli immobili nominato in esecuzione dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. CAPO VII - ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI Articolo 27 - Liquidazione dell'imposta 1.Per le annualità d'imposta 1999 e successive è soppresso l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92. Articolo 28 - Azioni di controllo 1.L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle disposizioni del Regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie adottato dall'Ente. 2.Il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta, verifica servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 23, la regolarità dei versamenti eseguiti dai contribuenti e, se riscontra l'omesso, il parziale o il tardivo versamento dell'imposta, emette motivato avviso di accertamento con l'indicazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, della sanzione e degli interessi. Articolo 29 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento 1.L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo diverse disposizioni di carattere legislativo in materia di differimento di termini Articolo 30 - Accertamento con adesione 1.L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale. Articolo 31 - Potenziamento delle attività di controllo 1.Con la delibera di approvazione delle aliquote, una percentuale non superiore al 2% del gettito ordinario ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Articolo 32 - Incentivi per l'attività di accertamento 1.Nel bilancio di previsione annuale può essere indicato un fondo per il miglioramento del servizio dell'ufficio tributi, per il potenziamento dell'attività di controllo e per compensi incentivanti al personale addetto dell'ufficio tributi. 2.La Giunta Comunale, con proprio atto, determina annualmente la ripartizione del fondo predetto per gli obiettivi di miglioramento del servizio dell'ufficio tributi, per il potenziamento dell'attività di controllo e per i compensi incentivanti al personale addetto dell'ufficio tributi in relazione al recupero dell'evasione di imposte e tasse comunali nonché gli incentivi previsti dal CCNL - Regioni Enti Locali - per l'assistenza in giudizio dell'Ente e la riscossione coattiva delle entrate tributarie mediante il procedimento di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639 del 1910. Articolo 33 - Utilizzazione del fondo 1.Oltre a stabilire la percentuale prevista nel precedente articolo, è competenza della Giunta la ripartizione e l'assegnazione delle somma accantonata nell'apposito fondo per: a)il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi; b)per l'arredamento dell'Ufficio Tributi; c)per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto. Articolo 34 - Sanzione per omessa o tardiva comunicazione 1.Per le sanzioni e gli interessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 2.Si applicano le riduzioni ad un quarto se interviene l'adesione del contribuente con le modalità ed entro i termini di legge. Articolo 35 - Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree 1.E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. 2.Affinché si abbia diritto al rimborso è indispensabile che: a)non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni; b)non siano pendenti azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; c)le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente; d)non siano state edificati sull'area, né siano in corso di edificazione, manufatti stabilmente ancorati al suolo, anche se realizzati da terzi o abusivamente. 3.La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, da produrre nel termine di un anno dall'emanazione dell'atto amministrativo divenuto definitivo o dall'entrata in vigore di leggi che impongono la inedificabilità del terreno. 4.Il rimborso compete per i due anni d'imposta antecedenti, oltre che per quello in corso al momento della dichiarazione d'inedificabilità dell'area. Articolo 36 - Rimborso dell'imposta per maggiori versamenti o per errore materiale nel calcolo dell'imposta e nell'applicazione delle detrazioni. E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta versata per errore materiale in eccedenza o per mancata detrazione spettante o per duplicazione di versamento da parte del titolare o più contitolari. Affinché si abbia diritto al rimborso è indispensabile che: a) la richiesta del rimborso della maggiore imposta versata, per una delle suindicate situazioni, sia presentata entro 3 anni dalla data di versamento del saldo per l'anno di riferimento per il quale si richiede il rimborso e che la stessa sia accompagnata dalle copie delle ricevute comprovanti il maggiore versamento; b) il contribuente comunque dimostri l'avvenuto pagamento dell'imposta effettivamente dovuta per l'immobile o gli immobili per i quali ha titolo; c) che per i suddetti immobili sia stata presentata regolare denuncia iniziale e o successive variazioni; d) che il contribuente sia in regola con i pagamenti annuali precedenti gli anni per i quali si richiede il rimborso; e) non siano stati emessi avvisi di accertamento o liquidazione di somme dovute per gli stessi anni per i quali si chiede il rimborso; f) non siano pendenti azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'attività amministrativa di controllo dell'avvenuto versamento per gli anni d'imposta; g) nelle more di approvazione del presente regolamento le istanze di rimborso, opportunamente ricadenti nelle precedenti casistiche e completamente documentate come precisato, pervenute antro il termine perentorio del 30/06/2003 e riferite agli anni d'imposta dal 1993 al 1999 possono essere considerate ed evase oppure compensate come previsto dal successivo art. 38. Articolo 37 - Compensazione in luogo del rimborso per maggiori versamenti o per errore materiale nel calcolo dell'imposta e nell'applicazione delle detrazioni. E' facoltà dell'amministrazione comunale, attraverso i propri servizi, consentire al contribuente la compensazione delle maggiori somme versate e per le quali è stata presentata istanza di rimborso, con l'imposta da versare sugli stessi immobili a decorrere dall'anno d'imposta 2004 e previo rilascio di apposito estratto conto delle maggiori somme versate ed accertate da parte dell'ufficio tributi. CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 - Efficacia del regolamento 1.Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni, ha effetto dal 1° gennaio 2003. |
