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Statuto
Tue, 16 Mar 2010 ore 21:19
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Il Comune
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Statuto
COMUNE DI TOLVE statuto
TITOLO PRIMO Disposizioni Generali Art. 1 Tolve, paese d'Europa Il Comune di Tolve, paese d'Europa, è Ente Autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto e svolge le funzioni proprie e quelle delegate, secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione Basilicata. Nell'ambito dei principi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune determina le proprie risorse finanziarie. Determina le funzioni e le attribuzioni dei propri organi, nonché l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici. Il Comune realizza i valori espressi dalla Comunità Tolvese sia autonomamente, sia attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati. Promuove la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti dei procedimenti amministrativi, al fine di favorire l'informazione ed il completo coinvolgimento dei cittadini alla gestione pubblica comunale, improntata alla più ampia trasparenza ed al rispetto dei diritti e della dignità di ognuno. Art. 2 Il Comune Il Comune di Tolve rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile ed economico, nel rispetto dei principi del pluralismo, per il pieno sviluppo della persona umana sia come singolo sia nelle formazioni sociali. E' dotato di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria. Ha la personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti. In particolare: a) tutela la salute dei cittadini; b) favorisce la crescita economica e socio-culturale della Comunità e della famiglia, riaffermandone i valori; c) tutela e protegge la maternità, l'infanzia, i disabili, gli anziani, le fasce sociali più svantaggiate; d) riconosce il valore di ogni persona, promuove ogni iniziativa atta ad assicurare pari dignità sociale senza distinzioni di sesso, razza, opinioni politiche e religione; e) promuove l'effettiva parità tra uomo e donna, assicurando parità e pari oppor-tunità lavorativa, pari dignità e la presenza, ove possibile, di ambo i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti e nelle Istituzioni da esso dipendenti; f) garantisce l'iniziativa pubblica e quella privata e promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione. Art. 3 Il territorio e la sede Il territorio del Comune di Tolve è costituito dai terreni riportati nei fogli di mappa del n.72 la cui estensione è di ha 12.775. Esso confina: a) Nord: con Oppido Lucano e Cancellara; b) Sud: con San Chirico Nuovo ed Albano; c) Est: con Irsina e Tricarico; d) Ovest: con Vaglio Basilicata e Tricarico. La sede del Comune è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Potrà essere trasferita solo a seguito di altra deliberazione dello stesso organo. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari per cui si rendesse necessario e/o opportuno riunire tali organi in altra sede. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune. Art. 4 Stemma e Gonfalone Lo stemma, dal fondo azzurro, raffigura un castello munito di tre Torri di cui la centrale più alta, merlate alla guelfa di tre finestrate di uno rosso, il tutto d'argento chiuso e mattonato di rosso. Il gonfalone è ricamato a mano su pura seta moella partita di bianco e di rosso, con ricchi motivi ornamentali d'argento, formato classico di cm.90 per 180 con frangia e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Tolve. Art. 5 Tutela della salute e dell'ambiente Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, garantisce il diritto alla salute e predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorisce una sua efficace prevenzione e ne assicura la tutela, garantisce la sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendone e sostenendone le associazioni. Promuove gli interventi necessari per assicurare il coordinamento dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, educativi e di tempo libero operanti nel Comune. Provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi, una segreteria che tenga relazioni con le fasce svantaggiate e le loro famiglie. Art. 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale Il Comune adotta ogni misura idonea a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento. A tal fine può avvalersi anche di altre istituzioni. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico e linguistico, storico, artistico ed archeologico in collaborazione con le altre istituzioni e associazioni presenti nel territorio. Promuove il servizio pubblico e privato dell'informazione al fine di garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale. Art. 7 Tutela e valorizzazione del territorio comunale Il Comune tutela e valorizza il territorio comunale e garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico quale patrimonio irrinunciabile del territorio comunale. Concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, della tutela ecologica dell'ambiente e del territorio. Garantisce i rapporti con i cittadini emigranti, anche attraverso i gemellaggi. Art. 8 Sviluppo economico Il Comune, anche in collaborazione con gli altri Comuni e le altre istituzioni, provvede: a) a promuovere atti a favorire lo sviluppo delle attività produttive e ad assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile; b) a promuovere e ad incentivare l'esercizio delle attività commerciali, turistiche, artigianali ed agricole; c) a sostenere l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione di lavoratori; d) a promuovere l'informazione anche attraverso l'istituzione di sportelli poli-valenti. Art. 9 Pubblicità e conoscibilità degli atti Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità e della conoscibilità. Nella Casa Comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini. Il Segretario Comunale sovrintende alla pubblicazione degli atti avvalendosi degli uffici competenti. Art. 10 Pari opportunità Il Comune al fine di assicurare l'uguaglianza sostanziale tra i due sessi nel lavoro, in piena attuazione dell' art.3 della Costituzione: a) adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione che di fatto impediscono la piena realizzazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne; b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra uomini e donne sul lavoro; c) adotta tutte le misure per l'attuazione delle direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità; d) prevede l'istituzione di una commissione comunale per l'attuazione dei principi di parità e di pari opportunità. TITOLO SECONDO ORGANI DEL COMUNE Art. 11 Organi Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. IL CONSIGLIO COMUNALE Art. 12 Consiglio L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge. Art. 13 Prerogative dei Consiglieri I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di voto dei Consiglieri, né fa venire meno la loro responsabilità politica nei confronti degli elettori. Ogni Consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento interno, ha diritto di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio; b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio. Nell'esercizio delle funzioni, i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici comunali ed hanno diritto di ottenere dagli stessi, dalle aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie e le informazioni richieste ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I Consiglieri Comunali, regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte o di giustificare le assenze. Art. 14 Decadenza del Consigliere Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su iniziativa del Sindaco, di ciascun Consigliere o di qualsiasi elettore. Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui al comma 1, il Sindaco rende noto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, con l'indicazione del termine entro il quale il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine previsto dal comma 3., il Consiglio Comunale, effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del Consiglio e, valutata la documentazione esibita, emette pronuncia nel merito. Art. 15 Gruppi Consiliari I Consiglieri si costituiscono in gruppi nei modi e termini fissati dal regolamento del Consiglio Comunale. Ogni gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. E' consentito costituire gruppi consiliari anche di un unico Consigliere, purché questo sia il solo rappresentante di una lista o coalizione di liste che abbia concorso alle elezioni ovvero sia espressione di gruppi politici riconosciuti a livello nazionale. I Consiglieri, che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, fanno parte del gruppo misto quale che sia il numero dei componenti. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto. Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più Consiglieri dovessero separarsi dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano ad una formazione politica di cui al comma 3, confluiscono nel gruppo misto. Ciascun gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio. In mancanza di comunicazione è consentito Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo. Il Comune assicura ai Gruppi Consiliari risorse strumentali necessarie all'espletamento delle loro funzioni. Art. 16 Commissioni speciali Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, per materie e per tempo determinato, commissioni speciali con determinati compiti di indagine, di controllo o di garanzia, anche ai fini conoscitivi, stabilendone la composizione, l'organizzazione, i poteri, le prerogative e la durata. Qualora l'istituzione della commissione speciale avvenga su richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice. Nelle commissioni speciali devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni. Per l'esame di particolari questioni, possono essere chiamati a far parte delle commissioni estranei all'amministrazione Comunale in qualità di esperti. Ai responsabili degli uffici del Comune, nonché di Enti, Istituzioni ed Aziende da essi dipendenti, è fatto obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste senza vincolo del segreto di ufficio. Art. 17 Competenze Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, determina l'indirizzo politico-amministrativo e programmatico del Comune, ne verifica l'attuazione, controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o controllati e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il Consiglio gode di autonomia funzionale ed organizzativa. Art. 18 Regolamento del Consiglio Comunale L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati, in conformità allo Statuto, dal regolamento dallo stesso adottato a maggioranza assoluta. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di allontanamento dall'aula dei Consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restante il diritto di partecipare alle operazioni di voto. Art. 19 Funzionamento del Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Consiglio è convocato in un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione della richiesta. Le sedute del Consiglio, salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Art. 20 Presidente del Consiglio Comunale Nella prima adunanza successiva alle elezioni, da convocarsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e da tenersi entro i successivi dieci giorni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e ad eventuali surroghe. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco con poteri di propulsione, direzione e controllo. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere anziano. Il Presidente o chi ne fa le veci, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto: a) rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i lavori, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio; b) valuta la congruità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari; c) assicura il collegamento politico-istituzionale con i gruppi consiliari; d) garantisce adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento. Art. 21 Poteri di propulsione, direzione e controllo L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale spetta: a) alla Giunta Comunale; b) al Sindaco; c) ai singoli Consiglieri. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e lo schema del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento, sono predisposti, in via esclusiva, dalla Giunta e dalla stessa presentati al Consiglio. Le proposte sono redatte e presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento. Art. 22 Funzioni di indirizzo e di controllo Il Consiglio Comunale adotta atti di indirizzo generale per settori omogenei coerenti con la scala temporale dei documenti contabili che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini quantitativi e qualificativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati ed i costi degli interventi. La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti per Settori, sulla base di indicatori dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo con atti di programmazione e di indirizzo. Per consentire al Consiglio Comunale l'esercizio della funzione di controllo prevista dalla legge è inviato ai capi gruppi mensilmente, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e l'elenco delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi. LA GIUNTA COMUNALE Art.23 Nomina della Giunta Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo, ove possibile, la presenza di ambo i sessi. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono: a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale; b) non essere coniuge, ascendente discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco. La Giunta, composta da quattro assessori, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. Art. 24 Competenze della Giunta La Giunta è l'organo di governo e di alta amministrazione del Comune. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore Generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a promuovere, a resistere, a rinunciare ed a transarre le liti, su proposte dei Responsabili dei Servizi, tranne i casi di competenza esclusiva della stessa. Nei casi in cui manca una proposta, la Giunta Comunale può promuovere la lite autonomamente. Art. 25 Adunanze e deliberazioni della Giunta Comunale L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno nel rispetto dei Regolamenti e ne dirige e coordina l'attività assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Le sedute della Giunta non sono pubbliche: sugli oggetti delle riunioni può essere data informazione preventiva e successiva. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Le deliberazioni della Giunta devono essere pubblicizzate in modo da assicurare la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale. L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere trasmesso, entro tre giorni, al Consiglio Comunale ed a ciascun Capogruppo Consiliare; in ogni caso l'elenco deve essere messo a disposizione dei singoli Consiglieri i quali hanno diritto di ottenere ogni informazione circa lo svolgimento dei lavori di Giunta. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti e la maggioranza dei presenti. Art. 26 Cessazione della carica di Assessore Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. L'assenza ingiustificata da tre sedute consuntive della Giunta implica decadenza dalla carica di Assessore. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio. Art. 27 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia In caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si scioglie il Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari entro le 24 ore successive. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenze. IL SINDACO Art. 28 L'elezione del Sindaco Il Sindaco è eletto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale ed è membro dello stesso Consiglio. Art. 29 Funzioni del Sindaco Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente, egli è Ufficiale del Governo, e rappresenta il Comune. Il Sindaco: a) convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno nel rispetto del Regolamento; b) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; c) indice i referendum comunali; d) assicura la trasparenza e la partecipazione di tutti i cittadini nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; e) sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'esecuzione degli atti; f) promuove e coordina l'attività degli Assessori; g) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale; h) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti; i) provvede, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici, delle altre Amministrazione degli orari dei servizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano; l ) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge; m) adotta ordinanze così come previsto dalla normativa vigente; n) rilascia le autorizzazioni e le concessioni che non competono ai dirigenti; o) adotta provvedimenti attuativi degli accordi nazionali e decentrati concernenti il personale non assegnati dalla Legge alla competenza della Giunta; p) ha il potere di delega di tutte le funzioni di sopra indicate; q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dei Regolamenti ; r) individua, in caso di liti, il difensore dell'Ente. Art. 30 Dimissioni del Sindaco Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale ed acquisite al protocollo generale dell'Ente. Le stesse acquistano efficacia decorso il termine previsto dalle leggi vigenti. Art. 31 Vice Sindaco Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età, purché Consigliere Comunale in carica. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco. Art. 32 Delegati del Sindaco Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle deleghe, dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza. Art. 33 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado. TITOLO TERZO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee -Referendum - Consultazioni - Istanze e Proposte Art. 34 Partecipazione E' garantita la partecipazione di tutti i cittadini, anche in forma associata e nel rispetto dei principi democratici, all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. L'Amministrazione comunale favorisce : a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi vigenti. Art. 35 Riunioni e assemblee Nel rispetto della Costituzione tutti i cittadini, i gruppi e gli organismi sociali hanno diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia per lo svolgimento libero e in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. Ai cittadini, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione, e che ne facciano richiesta, l'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, per la formazione di comitati, commissioni e consulte, per dibattere problemi e per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, petizione e proposta verso il Sindaco e la Giunta e in Consiglio Comunale. Delle istanze, proposte e petizioni delle relative decisioni e deliberazioni, nonché di ogni altro documento ad esse relativo, è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge. REFERENDUM Art. 36 Azione referendaria Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquenni I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il venti per cento del corpo elettorale; b) un terzo del Consiglio Comunale. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. Art. 37 Disciplina del Referendum Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale. In particolare il Regolamento deve prevedere : a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f) le modalità di attuazione. Art. 38 Effetti del Referendum Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta, su di esso, la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Art. 39 Consultazioni Il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. I pareri espressi in occasione delle consultazioni, anche se non vincolanti, devono essere portati obbligatoriamente a conoscenza del Consiglio Comunale e menzionati nei conseguenti atti. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. Art. 40 Istanze, Petizioni e Proposte Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune. Gli atti d'intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli ordini comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione dell'organo a cui sono rivolte, le istanze, le petizioni e le proposte si intendono rivolte al Consiglio Comunale alla cui attenzione dovranno essere subito sottoposte per il tramite del Sindaco. Gli organi cui sono indirizzate, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari. Le istanze, le petizioni, e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte entro trenta giorni. Alle stesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi. DIFENSORE CIVICO Art. 41 Istituzione dell'ufficio E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Art. 42 Nomina - Funzioni - Disciplina Il Difensore Civico è nominato con voto favorevole dei tre quarti del Consiglio Comunale, all'interno di una rosa di candidati di provata e specchiata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità indicati dalle associazioni sindacali, di categoria e socio culturali. Egli è funzionario onorario che acquista la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Resta in carica per tutta la durata del mandato dell'Amministrazione che lo ha nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale. Nel corso della seduta di nomina deve essere sentito personalmente e prima di assumere l'incarico presta giuramento davanti al Consiglio Comunale. In nessun caso può essere rieletto per due volte consecutivamente. (Formula di giuramento: Giuro di essere fedele ai compiti assegnati dal presente Statuto). Il compenso è stabilito nella misura del 5% della indennità massima spettante al Sindaco. Art. 43 Prerogative, Mezzi e Funzioni Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti e di averne copia. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione Comunale, può chiedere informazioni circa lo stato delle pratiche ed accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti. Egli partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale e può esprimere la propria opinione solo se richiesta. Il difensore civico ha la sua sede presso gli uffici del Consiglio Comunale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione dei funzionari impiegati e personale ausiliario comunale. Entro il primo bimestre di ogni anno il difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di eventuali proposte normative o amministrative e suggerimenti di soluzioni tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 44 Albo Pretorio E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali prescrivono. Le pubblicazioni devono essere fatte in modo che possa leggersi l'oggetto e gli estremi dell'atto. Art. 45 Svolgimento dell'attività amministrativa Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa e secondo i regolamenti. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. Art. 46 Diritto di partecipazione al procedimento Il Comune assicura la partecipazione di tutti i cittadini interessati al procedimento amministrativo nel rispetto delle vigenti leggi e di apposito regolamento. Art. 47 Diritto di accesso e d'informazione Il diritto di accesso si esercita da parte dei cittadini singoli o associati mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi indicati dal Regolamento. Il Regolamento individua le categorie degli atti sottratti alla visione da parte dei cittadini e delle associazioni, nonché le modalità di accesso. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al Sindaco. Il Comune garantisce ai cittadini una informazione adeguata sulle attività dell'Ente e sul funzionamento dei servizi locali. TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA' Art. 48 Demanio e patrimonio Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell' art.12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n.127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali e le concessioni. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari. Art. 49 Ordinamento finanziario e contabile L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla normativa in materia di ordinamento contabile degli Enti locali. Art. 50 Revisione economico-finanziaria La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.48, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. TITOLO VI I SERVIZI Art. 51 Forma di gestione Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti o privati. TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA Art. 52 Convenzioni Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti. Art. 53 Accordi di programma Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE-SEGRETARIO COMUNALE Organizzazione degli uffici e personale Art. 54 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della normativa vigente. Art. 55 Ordinamento degli uffici e dei servizi Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti. Art. 56 Organizzazione del personale Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune. Art. 57 Stato giuridico e trattamento economico del personale Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 58 Incarichi esterni La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO Art. 59 Segretario comunale - Direttore generale Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti propri delle funzioni aggiuntive. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Art. 60 Funzioni di Vice Segretario Comunale In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Comunale le funzioni vicarie sono individuate dal Regolamento Generale degli uffici e dei servizi. Art. 61 Responsabili degli uffici e dei servizi Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente. Art. 62 Avocazione Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente. Art. 63 Ufficio di staff La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato dalla Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. TITOLO IX Disposizioni finali Art. 64 Entrata in vigore Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Art.65 Modifiche dello Statuto Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili e le recepisce. |
